Cronaca Piacenza

Verso ampliamento zona rossa. Piacenza compresa

Verso ampliamento zona rossa: tutta la Lombardia e altre 11 province

Il nuovo decreto, che dovrebbe essere in serata dal governo, prevederebbe il divieto d’ingresso e uscita dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Il sindaco di Codogno: “Spero che non proroghino la zona rossa”

“Io spero che non ci sia la proroga della zona rossa, lasciatemi almeno la speranza”. Così il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, attende il nuovo decreto del presidente del Consiglio. E sottolinea che “sicuramente il numero dei contagi nella zona rossa è più basso rispetto a quello del resto della Lombardia. Siamo certi di aver fatto il massimo, per far sì che questo contenimento potesse essere
efficace. Oggi è la resa dei conti”.

Bozza decreto: sanzioni a chi viola le disposizioni

Chi non rispetta i limiti agli  spostamenti e le nuove misure per fronteggiare il coronavirus disposte in Lombardia e nelle 11 province di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche può essere punito con l’arresto fino a 3 mesi e fino a 206 euro di ammenda. Lo prevede la bozza del decreto che dovrebbe essere adottata dal governo nelle prossime ore, ma che è ancora soggetta a modifiche da parte di Palazzo Chigi.

Bonaccini

Abbiamo ricevuto solo tre ore fa dal Ministero della Salute la bozza dei due nuovi Dpcm con le misure ulteriormente restrittive anti-Coronavirus. Talune di queste prefigurano agli occhi di molti la possibile introduzione di una grande “zona rossa”, estesa dalla Lombardia a diverse province dell’Emilia-Romagna, del Veneto, del Piemonte e delle Marche. Non è propriamente così, ma alcune parti del provvedimento possono risultare di dubbia interpretazione e domani di difficile applicazione. C’è addirittura chi ci sta chiedendo se lunedì potrà recarsi o meno al lavoro o se verrà introdotto il fermo produttivo.

Ben comprendendo che queste nuove limitazioni sono dettate da indicazioni imprescindibili del Comitato tecnico-scientifico e condividendo l’obiettivo di contenere con ogni mezzo la diffusione del virus, riteniamo necessario poter meglio valutare la coerenza dei provvedimenti, che impattano peraltro in modo disomogeneo sul nostro territorio regionale.

Per queste ragioni ho chiesto al presidente Conte e al ministro Speranza, in una logica di leale collaborazione, di poter lavorare ancora alcune ore per addivenire alle soluzioni più coerenti e condivise.

La situazione in Italia: 7 marzo 2020, ore 18.00

Ripartizione per province al 7 marzo

Bozza decreto

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario procedere ad una rimodulazione delle aree;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute nelle sedute del 6 e 7 marzo 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le
politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

Decreta:

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure:

a) evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5°C è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali
casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono
tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus
COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della
distanza interpersonale di un metrod) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e
privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione
da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie;

e) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche
se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

g) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose,
ivi comprese quelle funebri;

h) sono sospesi iservizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione
dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

i) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;

j) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario,
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

k) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

l) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire
ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse);

m) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve
specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

n) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

o) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

p) sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e
sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito
dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

q) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è
chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

r) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri
benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Art. 2
(Esecuzione e monitoraggio delle misure)

  1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della
    provincia autonoma interessata.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Art. 3
    (Disposizioni finali)
  3. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

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Redazione M

Sono "nato in Radio" a Radio Sound. Ho da sempre sempre coltivato la passione per la musica. Radiofonico, giornalista, webmaster, regista, tecnico e un po' di tutto.

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