Raffaele Chiappa (Unione Commercianti Piacenza): “Bene il Governo con gli ultimi provvedimenti sull’energia”. Il Presidente della realtà piacentina è intervenuto sulle nuove misure in favore di famiglie e imprese in vigore dal 28 luglio. È stata pubblicata infatti nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2023, n. 174, la Legge 26 luglio 2023, n. 95, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”.
Raffaele Chiappa (Presidente Unione Commercianti Piacenza): “Bene il Governo con gli ultimi provvedimenti sull’energia”
A tale proposito il Presidente di Unione Commercianti Piacenza Raffaele Chiappa sottolinea “Queste ulteriori misure decise dal Governo, erano attese anche dalle Categorie economiche come la nostra, per le ricadute positive che esse possono avere sia sul lato aziendale, sia sul lato della spesa dei consumatori e quindi direttamente sul loro potere di acquisto, cosi necessario in un momento come questo, per sostenere la domanda di beni e prodotti”.
In relazione agli aspetti attinenti al settore energetico delle imprese Chiappa evidenzia poi che “Le disposizioni di maggior interesse per le nostre imprese si rinvengono nell’art. 3 bis della Legge, che contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. In particolare viene confermato, anche per il terzo trimestre 2023, l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore gas e la riduzione dell’IVA al 5%, in continuità con quanto già disposto nel trimestre precedente.
Con riferimento a quest’ultimo punto, viene previsto, in particolare, che – in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivi) dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, siano assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Il medesimo articolo 3 bis, precisa inoltre che, qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai mesi di ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Tale riduzione dell’IVA si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
“Per ciò che riguarda invece i consumatori, va ricordato che sempre l’articolo 3-bis conferma, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, in coerenza con quanto già disposto nel trimestre precedente, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, riferite ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (i c.d. “bonus sociali”).
Iscriviti per rimanere aggiornato!
Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.