Sospensione mutuo prima casa per lavoratori e autonomi. Come richiederla alla banca

Sospensione mutuo prima casa

Assegnati 400 milioni di euro per il 2020 – Il Dr. Gian Luigi Boselli, commercialista di fiducia di Radio Sound è intervenuto in merito alle agevolazioni per i mutui prima casa del decreto “Cura Italia” del 18 marzo scorso.

Per maggiori info è possibile contattare il commercialista al numero 0523 453120. Dr. Boselli, Via Manfredi Giuseppe 23 – Piacenza.

Dott. Boselli

Requisiti per poterne usufruire

Può essere richiesta anche da chi è in cassa integrazione e può essere richiesta per un periodo di 9 mesi, dall’entrata in vigore del decreto, nel caso in cui ci sia sospensione dell’attività lavorativo e riduzione dell’orario di lavoro. Tale riduzione o sospensione deve essere certificata.

Il mutuo prima casa non deve essere destinato ad abitazione di lusso, il mutuo deve essere stato stipulato da almeno un anno e il capitale residuo del mutuo non può essere superiore a 250.000 euro.

Non si guarda la situazione economica del contribuente richiedente.

Questa agevolazione è stata estesa anche ai lavoratori autonomi.

Così come i lavoratori dipenditi hanno l’obbligo di certificare la riduzione o sospensione dell’orario di lavoro, anche i lavoratori autonomi con partite iva, hanno l’obbligo di auto certificare la riduzione.

Le partite iva devo auto certificare di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 oppure nel minor lasso di tempo, una riduzione del calo del fatturato che deve essere superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Come fare la richiesta

La richiesta deve essere fatta direttamente dalla propria banca. E’ necessario portare con se la documentazione, le dichiarazioni del datore di lavoro o auto certificazioni sopracitate.

Gli interessi saranno in ogni caso dovuti, come specifica il comma 2 l’art. 54. Alla ripresa dei pagamenti oltre alla quota capitale generata, il richiedente si troverà la quota del 50% che rimangono a suo carico. Infatti, nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

25 marzo 2020 – Nuova ordinanza Bonaccini per Piacenza e Rimini. Assorbite e sostituite le due precedenti.

Art. 54

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

  1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
    a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
    b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  2. Il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente: “478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.
  3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26 del decreto legge n. 9/2020.
  4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all’art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.
  5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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