Il Tribunale di Piacenza ha respinto il ricorso del condominio di Piazza Borgo, che richiedeva di ordinare al Comune di intervenire urgentemente per eliminare il cattivo stato manutentivo di un canale di scarico delle fognature nelle cantine del palazzo.
Il condominio chiedeva, dunque, che l’intervento di riparazione e i conseguenti costi fossero a carico del Comune, perché, a suo dire, si tratta di un c.d. rivo urbano, richiamando così la dibattuta questione in ordine alla proprietà comunale di questi rivi.
Il Comune, costituitosi con l’Avvocatura, ha sostenuto che la responsabilità della perdita era da ascriversi al condominio stesso, il quale aveva l’obbligo di scaricare nella vicina fognatura pubblica e non in un non meglio identificato canaletto scorrente nella proprietà del ricorrente.
Il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dal condominio per motivi processuali, e ha sottolineato, tra l’altro, nel contesto della motivazione di rigetto, l’incertezza sulla proprietà del condotto idrico.
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