Personale sanitario, in pagamento i bonus baby-sitting e bonus centri estivi. Lavoratori domestici, domande per l’indennità Covid fino al 30 agosto

L’Urp di Piacenza informa che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto con l’art. 21 il rifinanziamento del Fondo stanziato per la concessione del bonus baby-sitting e bonus centri estivi per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età previsto, in alternativa ai congedi straordinari, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 25, comma, 3 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).


Pertanto, i benefici previsti dal comma 3 dell’art. 25 modificato dall’art. 72 del decreto-legge n. 34/2020, sono riconosciuti nel limite complessivo di spesa di 236,6 milioni di euro.
Tutte le domande che risultano protocollate e ricevute con riserva di ammissione per il raggiungimento dei limiti di spesa stanziato per il bonus di cui all’art. 25 del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall’art. 72 del decreto-legge n. 34/2020, saranno elaborate e pagate in base all’ordine di arrivo.
Con l’occasione si rammenta che le prestazioni di baby-sitter svolte dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 potranno essere comunicate sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020.

Lavoratori domestici: le domande per l’indennità Covid-19 fino al 30 agosto

Il 30 agosto è il termine ultimo per richiedere l’indennità prevista per i lavoratori domestici dall’articolo 85 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34.
L’articolo 9, comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 (S.O. n. 30/L), ha disposto che decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Pertanto, dal 31 agosto decade la possibilità di richiedere l’indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.
Da tale non sarà più presente sul portale INPS la sezione “Presentazione domanda”.

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