Nuovi obblighi per i datori di lavoro (anche domestico) sono stati stabiliti da due recenti decreti governativi (numeri 104 e 105 del 27 e 30 giugno), pubblicati a fine luglio ed in vigore dal 13 agosto, che hanno recepito altrettante direttive europee del 2019. Del contenuto delle norme e delle conseguenze pratiche che comportano si è parlato nel corso di un convegno organizzato al PalabancaEventi dall’Ufficio Personale della Banca di Piacenza. In una Sala Panini gremita (tra il pubblico, rappresentanti delle associazioni di categoria e addetti ai lavori) i tre relatori (gli avvocati Fabrizio Daverio e Pasquale Zumbo e il presidente di Assindatcolf – l’associazione sindacale nazionale dei datori di lavoro domestico aderente a Confedilizia – Andrea Zini, coordinati dalla responsabile dell’Ufficio Personale della Banca Francesca Michelazzi) hanno convenuto sul fatto che questi nuovi provvedimenti aumentano il carico burocratico per le aziende, dovendo esse specificare nella lettera di assunzione molti elementi per i quali, in precedenza, si rimandava al Contratto collettivo di lavoro.
L’avv. Daverio (che, riferendosi ai nuovi decreti, ha parlato di «strano blitz estivo a tre anni dalle Direttive Ue») ha spiegato la ratio della norma, che è quella di fornire al lavoratore il quadro completo dei diritti e dei doveri; «ma per il datore di lavoro – ha specificato il relatore – sarà un compito improbo informare il personale che si assume di tutte le condizioni del rapporto di lavoro». In caso di omessa informativa sono previste sanzioni, «ma non ci sono conseguenze civilistiche in termini di validità del contratto». L’avv. Daverio ha quindi esaminato le 17 indicazioni che il decreto 104 specifica rispetto a ciò che deve contenere la lettera di assunzione, sottolineandone novità («si ipotizza che la sede di lavoro sia più d’una e, salvi i divieti del Contratto collettivo, è ammesso il secondo lavoro») e criticità (riguardo, per esempio, al preavviso «un vulnus alla semplicità della lettera di assunzione» e al fatto che non ci sia un riferimento alla remunerazione variabile). Il legale ha concluso il suo intervento segnalando che in una sua circolare l’Inail sposa la tesi della possibilità di ricorrere ancora al rinvio alla contrattazione collettiva e che l’opinione prevalente sul come redigere l’informativa sia quella di scrivere la lettera di assunzione in modo tradizionale, affidando le informazioni aggiuntive previste dal decreto a un allegato.
L’avv. Zumbo ha invece preso in esame i nuovi obblighi informativi previsti per i datori di lavoro che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati in fase di assunzione e gestione del rapporto lavorativo. Vale a dire, il ricorso ad algoritmi per, ad esempio, valutare le prestazioni o per tracciare i profili del personale. «Poiché l’algoritmo non è affatto un sistema neutro – ha spiegato l’oratore – il legislatore ha stabilito alcuni principi: il diritto del dipendente di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati, salvo che ci sia l’esplicito consenso dell’interessato; la trasparenza e l’ampio accesso a tutte le informazioni che consentono di comprendere il funzionamento dell’algoritmo; la possibilità di intervento umano per correggere l’algoritmo in caso di funzionamento distorto».
Il dott. Zini ha dal canto suo ricordato come Assindatcolf sia nata per assistere la famiglia quando assume il ruolo di datore di lavoro domestico, rimarcando quanto «sia sbagliato caricare di ulteriore burocrazia le famiglie. Cercheremo nelle sedi opportune di sottolineare questo aspetto. La preoccupazione nasce non tanto per le famiglie che assistiamo, ma per quelle che fanno da sole: la loro reazione a un appesantimento burocratico non potrà che essere o la rinuncia alla collaboratrice domestica o il suo utilizzo “in nero”».
Ai tre relatori, in ricordo dell’incontro di studi, è stata consegnata la Medaglia della Banca.
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