Modello 730/2021 che riguarda l’anno di imposta 2020

Modello 730/2021

Con un provvedimento del 15 gennaio, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la versione definitiva 2021 del Modello 730 e delle relative istruzioni. Ne parla il dott. Boselli, commercialista di fiducia.

Alcune delle più importanti novità introdotte nel Modello 730/2021

  • La scadenza per la compilazione del Modello 730/2021 viene confermata al 30 settembre 2021. Il pre compilato sarà disponibile del 30 aprile 2021.
    Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile 2021, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del Codice PIN.
  • Dal 1 gennaio 2020 la detrazione dell’imposta lorda, pari al 19% degli oneri detraibili, spetta a condizione che il pagamento avvenga a mezzi tracciabili.
    I pagamenti effettuati in contanti non posso essere detratti ad eccezione di alcune spese sanitarie. Esempi pratici: Oculista, dentista vanno pagati con metodi tracciabili. Visite all’USL, medicinali, ecc.. posso pagarli anche in contanti.
  • Il limite per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva è stato aumentato ad € 500,00.
    L’importo non può essere superiore a 500 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
    Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 600 euro, andranno indicati 500 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 371 euro.
  • Fa ingresso il bonus facciate e la detrazione per il Super Bonus 110%
    Detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
    A seguire maggiori dettagli
  • La possibilità di destinare il 2 per mille dell’IRPEF alle associazioni culturali.
    Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nel modello 730-1.
  • Tutte le altre novità del Modello 730/2021

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Dr. Gianluigi Boselli

Via Manfredi Giuseppe, 23 – 29122 Piacenza (PC)
Tel 0523 453120

Bonus facciate Modello 730/2021

Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente.
Resta fermo il potere dell’amministrazione, nell’ambito dell’attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.
Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

Bonus facciate

Sono gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;

Super bonus del Modello 730/2021

È riconosciuta una detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per i seguenti interventi di efficienza energetica:

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare
    funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
    per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
    l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi
    di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
    259 del 6 novembre 2017;
  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Nel caso di interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

    La detrazione del 110 per cento è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico (indicati con i codici tra 2 e 7 e tra 12 e 14 della presente sezione), nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento, se eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti che danno diritto all’applicazione della detrazione nella misura del 110 per cento (interventi indicati con i codici 30, 31, 32 e 33 nella presente sezione).
    Con riferimento alla condizione richiesta che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli altri interventi di riqualificazione energetica (“trainati”) siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Super bonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

Per aver diritto al super bonus, gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici lurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

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