Con la circolare Inps n. 37/2020, in un primo momento valutata favorevolmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in quanto in linea sia con il dettato normativo che con le istruzioni fornite dall’Inps in casi analoghi, è stato precisato che la quota a carico dei lavoratori, se trattenuta in busta paga dai datori di lavoro, deve essere versata entro le scadenze legali e non è soggetta alla sospensione prevista dal decreto-legge n. 9/2020.
Alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza (decreto-legge n. 18/2020), il citato Dicastero ha riponderato il parere in precedenza espresso senza riserve tecniche e di merito sulla circolare n. 37/2020.
In particolare, il decreto legge n.18/2020, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
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