Demolizione dell’ex mercato ortofrutticolo di Piacenza: “Opere eseguite in assenza di titolo e danno erariale”. E l’Associazione Fondo Ambiente e Territorio di Piacenza presenta un esposto alla Corte dei conti dell’Emilia Romagna. Esposto presentato tramite lo studio legale Fantigrossi.
Nel documento le motivazioni secondo le quali la costruzione di un parcheggio al posto della struttura precedente sarebbe irregolare.
L’edificio e l’area sono di proprietà del Comune di Piacenza. La demolizione è avvenuta ad opera della Società Terre-padane. Nel caso specifico non esiste, allo stato attuale, una convenzione, o un atto equivalente, che autorizzi l’esecuzione dell’opera pubblica (il parcheggio)da parte di Terrepadane, che non ha allo stato alcun titolo per operare su edifici e aree che non sono di sua proprietà.
L’Accordo con i privati stipulato il 30 aprile 2021 non è efficace e lo diventerà soltanto se sarà confermato in sede di approvazione del PUG (ad oggi non ancora adottato).
L’Accordo di programma, con il quale dovrebbe concludersi il procedimento, è, in termini procedurali, soltanto una dichiarazione d’intenti e pertanto non produce alcun effetto.
La variante ex art. 53 per la realizzazione del parcheggio non è motivata da esigenze urbanistiche di interesse pubblico, ma è un’anticipazione delle opere di urbanizzazione del PUA Mulini degli orti.
Lo attestano la determinazione dirigenziale 1288/2021, punti 1 e 2 sotto riportati in corsivo, e gli elaborati di progetto del PUA.
Il parcheggio è necessario ai fini del rispetto degli standard urbanistici nell’ambito del PUA Mulini degli orti e, si presume, sarà scomputato dalle opere di urbanizzazione del PUA.
L’interesse di Terrepadane ad acquisire (per quanto risulta a titolo gratuito) la disponibilità dell’area come parcheggio a servizio del previsto insediamento commerciale-terziario è comprovato; dell’urgenza e del rilevante interesse pubblico del parcheggio non esiste neppure un cenno negli atti comunali.
In conclusione Terrepadane non poteva eseguire gli interventi sull’ex mercato previsti dall’Accordo del 30 aprile, perché non sono applicabili né l’art. 20 del D Lgs 50/2016 né il procedimento unico ex art. 53 della LR 24/2017, in quanto non sussistono le condizioni di legge.
Dagli atti e dalle norme sopra citati si deduce che la società Terrepadane – con l’assenso degli amministratori comunali e dei dirigenti dei competenti uffici – ha demolito l’ex mercato ortofrutticolo:
- in assenza delle condizioni stabilite dalla legge;
- prima che la variante ex art. 53 fosse esecutiva e comunque senza averne titolo;
- acquisendo di fatto l’area comunale dell’ex mercato come parcheggio a servizio dell’insediamento commerciale-terziario del PUA Mulini degli orti e, in parte, come area edificabile con destinazione alberghiera, senza alcun riconoscimento economico al Comune.
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