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Decreto cura italia. A chi e quando daranno 600 euro? Risponde l’esperto

Tantissimi i dubbi del decreto “Cura Italia” del 25 marzo. Il Dott. Boselli, commercialità di fiducia di Radio Sound è intervenuto a chiarimento di parecchie domande pervenute in redazione.

Invia al numero WhatsApp 333 7575246

Sul sito del Ministero sono state pubblicare alcune FAQ. Link

Quando ci daranno 600 euro?

Per i lavoratori autonomi e le partite IVA

I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago, sono tra i destinatari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo? 

Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’INPS. L’indennità riconosciuta dall’articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.

L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

Per Agenti di Commercio

Gli agenti di commercio che oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l’obbligo di essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, hanno diritto all’indennità di 600 euro?

Gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari dell’articolo 28, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma rientrano, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell’articolo 44 che istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.

Art. 28 – Indennità’ lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e’ riconosciuta un’indennita’ per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennita’ di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L’indennita’ di cui al presente articolo e’ erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita’ al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Naspi e sussidi alle partite iva per chi ha una cartella esattoriale

Viene assegnata come tutti gli altri. Non è prevista l’usurpazione.

Per le partite IVA non è prevista l’indennità della NASPI, per loro sono previsti i 600 euro di beneficio per il mese di marzo. Beneficiano inoltre del blocco di esazioni dell’Agenzia entrate come tutti gli altri.

La sospensione di mutui a favore delle Pmi si applica anche ai professionisti?

Sì, si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA.

La sospensione di rate e finanziamenti riguarda anche il credito al consumo?

No, non si applica al credito al consumo.

A chi è applicabile il “Credito d’imposta per botteghe e negozi”?

Il decreto prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve quindi: essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali; essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1. In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, che hanno dovuto sospendere l’attività, viene riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

Il “Credito d’imposta per botteghe e negozi” è da intendersi applicabile anche ai contratti di affitto?

La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.

È confermata la scadenza al 31/03 degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e le CU?

Sì, le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo) erano già state prorogate al 31 marzo 2020 dal DL 9/2020 e quest’ultima scadenza è stata confermata dal DL 18/2020.

In che modo posso ottenere il credito d’imposta?

L’importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.


Bozza del decreto di aprile 2020

ART. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

A. Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

B. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza sono soppresse;

C. Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

D. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

E. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

F. E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

G. Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

H. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute, delle autorizzazioni e dei dinieghi emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività
necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

ART. 2. – Disposizioni finali

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro dellam Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020;
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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Redazione M

Sono "nato in Radio" a Radio Sound. Ho da sempre sempre coltivato la passione per la musica. Radiofonico, giornalista, webmaster, regista, tecnico e un po' di tutto.

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