Danni da fauna selvatica, il tribunale da ragione alla Provincia. “Non è possibile attribuire la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica semplicemente sulla base dell’individuazione dell’ente cui la normativa affida il compito di tutela della suddetta fauna”.
Questo il principio ribadito nei giorni scorsi dal tribunale ordinario di Piacenza. Tribunale che ha respinto integralmente le richieste di risarcimento danni di un automobilista; quest’ultimo aveva appellato la sentenza del giudice di Pace, già favorevole per la Provincia.
Dopo un incidente stradale causato da un cinghiale – accaduto nel 2014 sulla strada provinciale n. 28, in loc. Rossia – un automobilista si era rivolto al Giudice di pace e poi al tribunale ordinario di Piacenza che hanno entrambi rigettato il suo ricorso.
“La conclusione che si impone – scrive il giudice della sezione civile del tribunale di Piacenza – è che non venga in rilievo un danno risarcibile; bensì un’ipotesi di pure economic loss, cioè di un pregiudizio patrimoniale non risarcibile perché fuori dall’ambito dell’illecito extracontrattuale; pregiudizio che nel caso di specie, appare riconducibile ad un evento – l’impatto con un animale selvatico che si immette all’improvviso sulla strada – certamente prevedibile nel territorio di riferimento; ma altrettanto certamente, o quantomeno ragionevolmente, non evitabile”.
In altre parole, secondo i giudici, l’ente non ha alcuna responsabilità e “l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento”. Il tribunale, richiamando un orientamento espresso dalla Cassazione, ritiene che in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2051 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., ma (omissis) in forza dell’art. 2043 c.c , in base a cui spetta al danneggiato provare una condotta colposa dell’ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno”.
Il ricorso è stato così rigettato e il ricorrente è stato condannato al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
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