Contributi a fondo perduto per il settore ristoro, previsti nell’ultimo decreto Natale del 18 dicembre

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Contributi a fondo perduto per il settore ristoro, previsti nell’ultimo decreto Natale del 18 dicembre

Dr. Gianluigi Boselli

Via Manfredi Giuseppe, 23 – 29122 Piacenza (PC)
Tel 0523 453120

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Decreto legge n. 172 del 18 dicembre 2020

Contributo a fondo perduto da destinare all’attivita’ dei servizi di
ristorazione

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici
    interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente
    decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19»,
    e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di
    455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per
    l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in
    vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi
    dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente
    una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui
    all’allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai
    soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre
    1. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti
      che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui
      all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
      con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano
      restituito il predetto ristoro, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle
      entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o
      postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.
  2. L’ammontare del contributo e’ pari al contributo gia’ erogato ai
    sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente
    articolo non puo’ essere superiore a euro 150.000,00.
  4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
    all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
    dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
    Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
    temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
    nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per
    l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a
    valere sul Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9
    novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1,
    del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell’immediata
    attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero
    dell’economia e delle finanze, ove necessario, puo’ disporre il
    ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e’
    effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
    capitoli di spesa.

Codici ATECO

561011 – Ristorazione con somministrazione |
| 561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende |
| agricole |
| 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di|
| cibi da asporto |
| 561030 – Gelaterie e pasticcerie |
| 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
| 561042 – Ristorazione ambulante |
| 561050 – Ristorazione su treni e navi |
| 562100 – Catering per eventi, banqueting |
| 562910 – Mense |
| 562920 – Catering continuativo su base contrattuale |
| 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

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