Contributi a fondo perduto per il settore ristoro, previsti nell’ultimo decreto Natale del 18 dicembre
Dr. Gianluigi Boselli
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Decreto legge n. 172 del 18 dicembre 2020
Contributo a fondo perduto da destinare all’attivita’ dei servizi di
ristorazione
- Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici
interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente
decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19»,
e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di
455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per
l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi
dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui
all’allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai
soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre- Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti
che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui
all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano
restituito il predetto ristoro, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle
entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o
postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.
- Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti
- L’ammontare del contributo e’ pari al contributo gia’ erogato ai
sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. - In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente
articolo non puo’ essere superiore a euro 150.000,00. - Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. - Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. - Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per
l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a
valere sul Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell’immediata
attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero
dell’economia e delle finanze, ove necessario, puo’ disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e’
effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa.
Codici ATECO
561011 – Ristorazione con somministrazione |
| 561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende |
| agricole |
| 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di|
| cibi da asporto |
| 561030 – Gelaterie e pasticcerie |
| 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
| 561042 – Ristorazione ambulante |
| 561050 – Ristorazione su treni e navi |
| 562100 – Catering per eventi, banqueting |
| 562910 – Mense |
| 562920 – Catering continuativo su base contrattuale |
| 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
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