Cronaca Piacenza

Piacenza è in “zona rossa”: niente spostamenti e locali chiusi alle 18. Sospensione per scuole ed eventi – IL DECRETO

Ufficializzate in tarda notte le nuove misure di contenimento dell’emergenza. Nel nuovo decreto del governo compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 14 province, e l’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate “zona rossa” sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola e Alessandria. Tutte le nuove disposizioni sono valide da oggi marzo fino al 3 aprile.

Non si tratta, in realtà, di nuove zone rosse, lo stesso premier ha spiegato che è “improprio” utilizzare questa definizione. Il concetto di zona rossa, prima legato alle zone con focolaio, ovvero Codogno e Vo’ Euganeoa, viene superato. Vengono individuate aree con radicali restrizioni.

Il punto che maggiormente crea apprensione è quello legato agli spostamenti. Si legge nel decreto:

Evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dai territori individuati e negli stessi territori, anche se la mobilità è consentita “per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute”, anche se “è consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza”.

Il discorso del premier Conte

“Abbiamo creato due aree del paese”.

Cosa succede di nuovo con questo decreto?

Una che riguarda la regione Lombardia e varie province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

A questo territorio, della nostra penisola, applichiamo un regime e delle misure restrittive più rigorose.

Altre invece per la restante parte del territorio italiano.

Per le parti della Lombardia e delle altre province del nord ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento. Vincolo per tutte le persone fisiche in entrata e in uscita del territorio, anche all’interno dei territoriCi si muoverà quindi solo per comprovate esigenze lavorative situazioni necessità spostamenti per motivi di salute, fermo restando che è consentito il rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza per chi ne avesse necessità.

Ci sono delle altre misure molto rigorose:

Ai soggetti con sintomatologia di infezione respiratoria e febbre maggiore di 37 gradi centigradi è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, limitando al massimo i contatti sociali e di contattare il proprio medico curante, a prescindere che siano positivi o no.

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Una serie di misure che riguardano tutte le attività commerciali, sociali e imprenditoriali:

Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina sia in luoghi pubblici che privati.

Saranno consentiti gli eventi sportivi nei quali partecipano atleti professionisti o di categorie assolute che partecipano ai giochi olimpici, manifestazioni nazionali, internazionali ma a porte chiuse oppure all’aperto ma senza presenza di pubblico.

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché eventi in luogo pubblico, privatole manifestazioni a carattere ludico, culturale e sportivo religioso, fieristico. Sono sospese tutti gli eventi nei cinema, nei teatri, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche.

Non possiamo più permetterci, in queste aree, aggregazioni di persone.

Sono sospese le attività didattiche nelle scuole e nelle università salvo quelli a distanza.

sono sospese anche le cerimonie civili e religiose comprese quelle funebri. E’ consentita solo l’apertura dei luoghi di culto ma condizionatamente all’adozione di alcune misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Sono chiusi musei, gli altri istituti e luoghi di cultura.

Non ci possiamo più permettere che le persone possano contagiarsi in questi luoghi.

Ci sono altre limitazioni che poi leggerete meglio nel decreto che da domani, 8 marzo, diffonderemo nella sua versione definitiva da me firmata”

Cosa cambia nel dettaglio

a) evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dai territori individuati e negli stessi territori, anche se la mobilità è consentita «per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute», anche se «è consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza»;
b) in caso di infezioni respiratorie e e febbre (superiore a 37.5°) è «fortemente raccomandato» di restare a casa e limitare i contatti;
c) divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena;
d) sono sospesi eventi e competizioni sportive, con l’eccezione per atleti professionisti e di categoria assoluta, purché le attività si svolgano a porte chiuse e sotto controllo di personale medico delle società sportive;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di permettere ai dipendenti di fruire delle ferie e dei congedi ordinari;
f) sonochiusi gli impianti da sci;
g) sono sospese tutte le manifestazioni in luogo pubblico o privato, dalla cultura allo sport, dalle attività religiose alle fiere. Restano chiusi cinema, teatri, pub, sale scommesse, discoteche;
h) restano chiuse tutte le scuole e le università, che possono però continuare l’attività formativa a distanza. Non si fermano invece i corsi per specializzandi in medicina e le attività di tirocinio per le professione sanitarie;
i) i luoghi di culto possono essere aperti solo se permettono di mantenere la distanza di un metro fra i presenti. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;
l) sono chiusi i musei e gli istituti culturali;
m) sono sospesi i concorsi pubblici e di abilitazione, con l’eccezione di quelli legati alle professioni mediche e alla protezione civile;
n) le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18 sempre nel rispetto della regola della distanza di almeno un metro fra le persone;

La conferenza stampa nella notte

Misure che riguardano tutte le restanti regioni e province del territorio nazionale

Sono anch’esse delle misure restrittive meno severe rispetto a quelle della zona rossa.

Sono sospesi i congressi di ogni meeting eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario, convegni di medici infermieri. Non possiamo più consentirli.

Sono sospese anche manifestazioni eventi e spettacoli in qualsiasi natura Ivi inclusi quelli cinematografici, teatrali di in ogni luogo pubblico e privato.

Sono sospesi anche sul restante territorio nazionale attività di pub, scuole di ballo, sala giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati.

E’ sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti di agricoltura.

Lo svolgimento delle attività di ristorazione dei bar è consentito ma con obbligo anche qui del dottore e di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonali di almeno un metro. con sanzione della sospensione attività.

Sono sospesi eventi e manifestazioni di competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in luoghi pubblici privati. resta consentito anche nella restante parte il territorio nazionale, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni all’interno di impianti sportivi, utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza presenza di pubblico.

Si conferma la misura della sospensione delle attività didattiche e questo riguarda sia le scuole sia Le università.

Sono sospesi anche altri istruzioni e iniziative di scambio, gemellaggio, visite guidate, uscite didattiche.

Conte continua: L’abbiamo fatto fin dall’inizio con misure di massima cautela che Stiamo affrontando con consapevolezza, senza sottovalutarle.

Abbiamo scelto come sapete il criterio della verità della trasparenza e adesso ci stiamo muovendo con lucidità anche con coraggio con fermezza. queste misure dimostrano con determinazione che abbiamo due obiettivi fondamentalmente:

Contenere la diffusione contagio, non ce lo possiamo permettere e nello stesso tempo dobbiamo agire per evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere.

Ci stiamo muovendo nell’una e nell’altra direzione. Non possiamo scegliere di dedicarci solo a una modalità di contrastare questo montaggio, servono tutte e due.

Oggi non abbiamo più, in questo nuovo decreto, le zone rosse che abbiamo stabilito all’inizio: I focolai iniziali a Vò in provincia di Padova e i 10 comuni del Lodigiano. non c’è più motivo di tenere quelle persone in in una zona rossa, confinate. A loro va il mio saluto e il mio abbraccio ho già rivolto a loro un messaggio di saluto. Ho avuto anche la possibilità di collegarmi con alcune famiglie e con alcuni sindaci in particolare del Lodigiano.

Adesso invece è un’area molto più allargata e d’altra parte non aveva senso tenere confinati ancora queste piccole zone rosse rispetto a una diffusione del contagio e nell’intera Lombardia.

È in queste province che abbiamo iniziato nello stesso tempo, agendo con la massima determinazione per evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere. alcune strutture ospedaliere sono già in difficoltà e in questi giorni stavo lavorando intensamente per evitare questo sovraccarico. Abbiamo già predisposto il vincolo obbligatorio della solidarietà interregionale con un sistema, un meccanismo che abbiamo perfezionato e che era già presso la Protezione Civile. C’era possibilità di ridistribuire i pazienti che ne hanno bisogno già nelle varie regioni.

Posso annunciare che oggi dopo tanti giorni di intenso lavoro è stato sottoscritto un contratto che ci consentirà di dar vita a una linea produttiva tutta italiana Di apparecchiature per terapia intensiva e subintensiva. Abbiamo già 320 nuove apparecchiature e abbiamo avviato una produzione potenziando con tutti i mezzi, potenti mezzi e sistemi.

In Italia avremmo 509 apparecchiature di terapia intensiva e subintensiva al mese ma ci stiamo predisponendo per incrementare queste apparecchiature; nello stesso tempo stiamo incrementando anche le linee produttive della filiera Italia, dei dispositivi di protezione individuale; vogliamo garantire la salute dei cittadini, ci rendiamo conto che tutte queste misure creeranno disagio. Ci rendiamo conto che queste misure imporranno dei sacrifici a volte piccole, a volte molto grandi però questo è il momento dell’autoresponsabilità.

Dobbiamo capire che tutti dobbiamo aderire, non dobbiamo contrastare queste misure, non dobbiamo pensare di essere furbi. Dobbiamo tutelare la nostra salute, la salute dei nostri cari, la salute dei nostri genitori e soprattutto la salute dei nostri nonni; abbiamo scoperto che sono soprattutto loro, le persone più anziane, che sono esposte ai rischi, alle insidie di questo virus. Virus nuovo di cui non abbiamo grandi evidenze scientifiche però ciononostante lavoriamo con tutte le cognizioni scientifiche ci forniscono i nostri esperti, i nostri scienziati e da lì maturiamo la base per assumere le decisioni. Ci assumiamo tutte le responsabilità politica di queste decisioni.

State tranquilli Ce la faremo. Saremo insieme marciando uniti, compatti e speriamo che presto questa emergenza verrà superata.

Sarà fatto e quindi ancora a tutti i cittadini l’invito ad essere fiduciosi perché noi ce la faremo.

E’ chiaro che vogliamo che tutti siano informati insieme e partecipi di questo impegno e quindi anche le forze d’opposizione ho molto apprezzato che hanno preannunciato la volontà di un incontro con me, con gli altri ministri di voler discutere sulle misure economiche.


Conte firma il DPCM dell’ 8 marzo 2020

Il decreto firmato da Conte

DECRETA:

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o in caso contrario garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d)

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui al’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione:

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modafità contingentate o comunque idonce a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilitá di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato I lettera d), ed evitando assembramenti; crisi costituite a livello giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commereiali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto dela distanza cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzzative che non consentano il rispetto della

r) nelle sicurezza interpersonale di un metro di distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiumate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è dispostu per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

s) sono sospese centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; attivita palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,

T) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 2 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio ruazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i cangressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di blica utilità, è altresi differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di bullo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di congressunle, violazione;

d) é sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del puesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42B

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distaánza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g) sono sospesi altresi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo grado, nonche la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivită dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; condizione che sia lettera d). aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e

i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e

p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata i soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica ar 7/13 documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicura. lavoro; del al ani su

s) qualora sia possibile, si rnccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

u) tenuto conto delle indicazioni formite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

ART. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionate)

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresi le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

e) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);

I) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L’operatore di sanità pubblica ei servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbruio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4, Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e viaggi;

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata 1ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

ART. 4 (Monitoraggio delle misure)

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1, nonché monitora l’attuazione delle restant misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, no 11/ 13 irze e del. sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al President. provincia autonoma interessata.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

ART. 5 (Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all’articolo 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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Redazione M

Sono "nato in Radio" a Radio Sound. Ho da sempre sempre coltivato la passione per la musica. Radiofonico, giornalista, webmaster, regista, tecnico e un po' di tutto.

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