Il Tribunale di Piacenza ha rinviato alla Corte costituzionale, con un’ordinanza motivata in ben tredici pagine a firma del Giudice dell’esecuzione Antonino Fazio, il blocco delle esecuzioni immobiliari e di rilascio in atto da quasi un anno e mezzo. Ad essere violati – secondo il provvedimento di ieri – sono gli articoli 3, 24, 41, 77 e 111 della Costituzione.
Diversi i profili censurati dal Tribunale emiliano: dalla “disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe” al sacrificio di “un ambito (la fase esecutiva della giurisdizione) altrettanto delicato, sia per l’economia sia per la stessa coesione del tessuto sociale, di altri che invece sono stati salvaguardati”. “Interessi di rango costituzionale come l’iniziativa economica privata, la proprietà privata, la tutela giurisdizionale” – si legge nell’ordinanza – vengono sacrificati “a prescindere”, con “rinuncia aprioristica al bilanciamento tra contrapposti interessi”. “La scelta legislativa, piuttosto che operare un effettivo e ponderato bilanciamento degli interessi confliggenti, appare – rileva il Tribunale di Piacenza – avventuristica e poco meditata, risolvendosi in una irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe e, più in generale, andando a colpire e sacrificare un ambito (la fase esecutiva della giurisdizione) altrettanto delicato, sia per l’economia sia per la stessa coesione del tessuto sociale, di altri che invece sono stati salvaguardati”. Fra l’altro – si legge sempre nell’ordinanza – “la sospensione colpisce le procedure esecutive intraprese, o comunque situazioni debitorie sorte, anche in epoca anteriore alla dichiarazione dello stato di emergenza”.
Come noto, poche settimane fa il Tribunale di Trieste aveva rinviato alla Consulta la questione di costituzionalità, in particolare, del blocco degli sfratti (le esecuzioni di rilascio), per violazione di ben sei articoli della Costituzione: 3, 24, 42, 47, 77 e 117, comma 1. Misura sottoposta alla Corte “sia nella parte in cui sospende i provvedimenti di rilascio anche per situazioni estranee all’emergenza sanitaria quali le situazioni di morosità relative al mancato pagamento del canone alle scadenze e che si siano verificate anteriormente al manifestarsi della pandemia, sia nella parte in cui, prevedendo ipso iure la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impedisce al Giudice dell’Esecuzione di delibare e valutare, mettendole a raffronto comparato, le distinte esigenze del proprietario rispetto a quelle dell’occupante ai fini del decidere se disporre la sospensione”.
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