Nuovo colpo di scena nella vertenza Confedilizia-Consorzio di bonifica di Piacenza.
Com’è noto, nel novembre 2020 la Confedilizia di Piacenza aveva ottenuto dal Tribunale di Piacenza in composizione monocratica la sospensione delle elezioni indette dal Consorzio di bonifica con modalità in presenza e non con modalità telematica come previsto (così si sosteneva) sia dallo statuto consortile che dalla legge regionale. L’istanza veniva accolta dal Tribunale che sospendeva le elezioni anzidette. Il Consorzio ricorreva peraltro sempre al Tribunale che confermava – con propria nuova ordinanza – la sospensione delle operazioni elettorali disponendo la riconvocazione delle votazioni inerenti al rinnovo del Consiglio di amministrazione consortile ed ordinando, nel contempo, al Consorzio di procedere tempestivamente all’attuazione dell’art. 18 dello statuto nella parte in cui lo stesso prevede la regolamentazione delle modalità di voto in forma telematica. Contro questo secondo provvedimento giudiziale, favorevole alla Confedilizia, il Consorzio proponeva reclamo e, il 17 febbraio dello scorso anno, il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, accoglieva il reclamo dichiarando il difetto dell’autorità giudiziaria ordinaria a decidere sul ricorso cautelare e ritenendo competente l’autorità giudiziaria amministrativa (Tar e Consiglio di stato). Contestualmente ad una nuova citazione del Consorzio davanti l’autorità giudiziaria ordinaria, e ciò a tutela del diritto di voto telematico, la Confedilizia di Piacenza proponeva altresì regolamento di giurisdizione avanti la Cassazione perché la stessa risolvesse il conflitto di competenza giurisdizionale affermando la competenza o dell’autorità giudiziaria ordinaria o di quella amministrativa. Nei giorni scorsi la Cassazione (pres. Spirito, relatore Marulli) ha dichiarato la competenza del giudice ordinario così come sempre sostenuto dalla Confedilizia ed avanti il quale ha rimesso le parti in causa.
Il provvedimento della Cassazione è stato assunto nella massima composizione, e cioè a sezioni unite civili, e su conforme parere del procuratore generale Mistri. Si tratta di un’ordinanza particolarmente elaborata e di dodici pagine così come di altrettante erano composte anche le conclusioni della Procura generale. I supremi giudici hanno fatto presente che, come anche nel contenzioso elettorale, va riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario non solo ove la domanda abbia ad oggetto sostanziale la tutela del diritto di elettorato attivo, ma anche laddove la controversia avente ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo sia stata introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perchè anche in tali ipotesi la decisione non verte sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato suddetto.
La decisione, pienamente valida a tutti gli effetti, si inserisce in un nuovo quadro di rapporti tra le parti posto che, com’è noto, la Confedilizia ha ottenuto nelle ultime elezioni l’obiettivo di entrare nel Consiglio del Consorzio dove è oggi infatti presente con due consiglieri. Ora, dunque, si tratterà di vedere cosa deciderà di fare la Confedilizia e cioé se vorrà riassumere il giudizio già instaurato per ottenere l’annullamento delle ultime elezioni e l’indizione di nuove col sistema telematico o se, invece, si attesterà sulle posizioni raggiunte, peraltro nell’impegno – a questo punto – irrinunciabile dell’indizione delle prossime elezioni in modo telematico peraltro non finto (come sarebbe – scrive la Confedilizia – un voto telematico espresso ai seggi) ma telematico sul serio e, quindi, con i contribuenti che potrebbero votare anche da casa.
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