Arriva la decisione del giudice sportivo in merito agi insulti razzisti che avevano costretto Omar Daffe, portiere dell’Agazzanese, ad abbandonare il campo domenica contro la Bagnolese
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale ha pronunciato la sua sentenza sulla vicenda che ha coinvolto il portiere dell’Agazzanese Omar Daffe. Colpito da ripetuti insulti razzisti, come ci ribadiva in cronaca diretta in nostro inviato Francesco Ghidini, il giocatore ha deciso di lasciare il campo durante il match contro la Bagnolese ed è stato espulso per abbandono di campo. I compagni, con grande solidarietà, hanno seguito il proprio portiere negli spogliatoi ed hanno obbligato l’arbitro a chiudere anzitempo il match.
‘Il Giudice Sportivo, ha esaminato gli atti ufficiali ed ha rilevato che la gara in oggetto è stata momentaneamente sospesa dall’arbitro al 29’ del primo tempo, poiché, dalla tribuna, i sostenitori della Soc. Bagnolese proferivano un insulto offensivo per motivi di discriminazione razziale nei confronti del portiere della Soc. Agazzanese. A seguito di tale insulto il portiere della Soc. Agazzanese usciva dal terreno di gioco ed il capitano comunicava all’ arbitro l’intenzione della propria squadra di non volere più giocare. Dopo avere notato che alcuni giocatori della Soc. Agazzanese erano già rientrati negli spogliatoi, e visto che quelli rimasti in campo continuavano a ripetere di non volere più giocare, il Direttore di gara decideva di sospendere definitivamente la gara. Rilevato che l’arbitro ha definitivamente sospeso la gara in oggetto in conseguenza di quanto sopra descritto e, quindi, in conseguenza del rifiuto della Soc. Agazzanese di riprendere il gioco. Considerato che la Soc. Agazzanese ha dichiarato espressamente all’ arbitro, per iscritto, la propria volontà di non volere proseguire la gara a fronte di quanto in precedenza descritto
Delibera
di infliggere alla società Agazzanese la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: BAGNOLESE – AGAZZANESE 3 – 0
di penalizzare di un punto in classifica la Soc. Agazzanese.
Inoltre
Ai sensi dell’art.28 comma 4) C.G.S. si commina alla società Bagnolese la sanzione di cui all’art. 8 comma 1 lett. d) C.G.S, poiché propri sostenitori nel corso della partita rivolgevano espressioni offensive per motivi di
discriminazione razziale nei confronti di un giocatore avversario. In applicazione dell’art. 28 comma 7 C.G.S questo Giudice Sportivo, tuttavia, sospende l’esecuzione di tale sanzione e sottopone nel contempo la società
Bagnolese ad un periodo di prova della durata di un anno’.
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