Regole più severe per chi guida sotto l’effetto di alcol o droga, sanzioni più dure per chi utilizza il cellulare mentre guida. Nuove norme anche per chi si sposta col monopattino. E’ in sintesi l’impalcatura del nuovo codice della strada che entra in vigore da oggi, 14 dicembre.
Cellulare al volante
Chi guida usando uno smartphone rischia una multa tra 250 e 1.000 euro, con sospensione automatica della patente per una settimana se si hanno almeno 10 punti. La sospensione sale a 15 giorni se i punti sono più bassi. In caso di recidiva, la multa può raggiungere 1.400 euro, la sospensione arriva a tre mesi e si perdono da 8 a 10 punti.
Multe record in caso di alcol
Stretta sulla guida in stato di ebbrezza: se il tasso alcolemico supera 0,8 g/l, la patente verrà contrassegnata con i codici unionali 68 (“niente alcool”) e/o 69 (“solo veicoli con alcolock”) per 2-3 anni. Questo comporta il divieto assoluto di assumere alcol alla guida o l’obbligo di utilizzare veicoli dotati di alcolock, dispositivi che bloccano l’avvio del motore in caso di presenza di alcol nell’alito. Le sanzioni aumentano di un terzo se si guida in stato di ebbrezza con tali restrizioni, e raddoppiano in caso di manomissione dell’alcolock o dei suoi sigilli.
Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la multa va da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se a un automobilista viene riscontrato un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro la sanzione è sia detentiva che pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro), e patente sospesa da 6 mesi a un anno: sulla sua patente inoltre verrà apposto un codice che indicare che quel conducente non può più bere prima di mettersi alla guida (zero alcol, quindi); con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro le nuove norme prevedono l’arresto da 6 mesi e un anno, l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente da uno a due anni.
Il dispositivo alcolock, chiamato anche ignition interlock device (IID) oppure breath alcohol ignition interlock device (BAIID), sarà obbligatorio in presenza dei codici unionali 68 o 69 e dovrà essere installato a spese del conducente. Questo strumento impedisce l’avvio del veicolo se rileva un tasso alcolemico positivo, verificabile attraverso un test del respiro.
Droga
Viene abolito il requisito dello “stato di alterazione” per definire il reato di guida sotto l’effetto di droghe: basterà essere positivi al test per accertare la presenza di sostanze nell’organismo. Se gli agenti dovessero ritenere che un conducente sia in stato di alterazione conseguente all’uso di stupefacenti potranno effettuare sul posto un prelievo di saliva. Se ciò non fosse possibile il conducente sarà accompagnato in strutture sanitarie fisse o mobili, pubbliche o accreditate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici.
Basterà l’esito positivo negli accertamenti preliminari per far scattare il ritiro della patente. Patente revocata fino a tre anni nel caso che i test facciano emergere l’uso di stupefacenti. Non sono compresi i consumatori di cannabis terapeutica.
Abbandono di animali, pene più severe
Una delle modifiche aumenta di un terzo la pena per chi si rende colpevole dell’ abbandono di animali per strada, anche se questo gesto non provoca incidenti. Se si utilizza un veicolo per l’abbandono si rischia la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Invece nel caso che l’abbandono di animali metta in pericolo altri utenti sono previste le sanzioni fissate per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime.
Eccesso di velocità
Inasprimento delle sanzioni per eccesso di velocità (articolo 4) – multe da 173 a 694 euro per chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Se la violazione avviene all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco dell’anno, la sanzione sale fra i 220 e gli 880 euro con sospensione della patente da 15 a 30 giorni.
Bici e monopattini
Norme più restrittive per la circolazione dei veicoli della micromobilità elettrica. Per i monopattini elettrici vengono introdotti gli obblighi di targa, copertura assicurativa e casco, limitandone la circolazione esclusivamente alle strade urbane con limiti di velocità non superiori a 50 km/h. Crescono invece le tutele per i ciclisti: oltre al potenziamento delle piste ciclabili, è stato introdotto l’obbligo per gli automobilisti di rispettare una distanza minima di un metro e mezzo durante il sorpasso di una bicicletta.
I monopattini dovranno essere muniti anche di indicatori luminosi di svolta, introdotto il divieto di uscire dai centri urbani.
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