Assicurazione auto neopatentati: come usufruire della Legge Bersani

Come per le assicurazioni auto anche l’assicurazione moto segue dei criteri specifici relativamente al neopatentato che si metta in sella alla due ruote, la qual cosa deriva dalle caratteristiche normative che sono state istituite per il giovane motociclista.

I neopatentati autorizzati a guidare i motocicli sono, per definizione, coloro i quali abbiano conseguito la patente specifica per le categorie di motocicli di loro pertinenza da meno di tre anni.

Occorre ricordare che il famoso patentino non esiste più o, meglio, è stato sostituito da una griglia di patenti con i nomi di A, A1 ed A2 afferenti a diverse categorie meccaniche con una regolamentazione anche delle età ammesse a guidare diversi motocicli.

Il neopatentato moto deve osservare i seguenti limiti di velocità: 100 km/h in autostrada, 90 km/h su strade extraurbane principali.  Al contempo deve seguire tutte le indicazioni della segnaletica stradale tipica delle nostre regole sulla viabilità. Ovviamente ci sono dei limiti di velocità specifici per tipologie di motocicletta sulla base della cilindrata e dell’età, come ricordato, del motociclista. A 24 anni un patentato A può guidare qualsiasi moto di qualsiasi cilindrata ma se avrà preso la patente ex novo e quindi da neopatentato, deve ricordarsi delle regole del codice stradale con particolare attenzione alle infrazioni che saranno aumentate di un terzo e del tasso alcolemico che non vedrà limiti di tolleranza.

La questione dei neopatentati diventa, quindi, importante nel nostro ordinamento per la sicurezza stradale a seguito di studi specifici sull’incidenza di eventi critici per la circolazione; l’idea che un neopatentato sia un pericolo per sé stesso e gli altri non è sempre esatta ma si inscrive nell’esperienza di enti di monitoraggio come la Polstrada e le stesse società assicurative, le quali valutano dei criteri il più possibile aderenti alla realtà.


Le società assicurative sono state molto attente a rielaborare i loro schemi contrattuali sulla base delle loro utenze ed hanno quindi offerto delle clausole che ai neopatentati risultano essere adatte ad elevare il senso di tranquillità di un guidatore con poca esperienza e legittimi timori.
Ad esempio la garanzia Infortuni del Conducente di ConTe.it risulta essere molto interessante perché concede la possibilità di risarcimento anche in caso di colpa: questa garanzia può coprire fino ad un massimale di 100.000 € per evento e di 500 € per coprire le spese mediche e la Diaria per ingessatura. 

Ovviamente ciò non riguarda solo i motociclisti con tutta la normativa sull’assicurazione moto in discussione ma anche gli automobilisti neopatentati che occuperanno le strade italiane con tutta la loro buona volontà ma con la scarsa esperienza che deriva dalla loro condizione anagrafica.

Anche in questo caso però i correttivi alla gravosità economica derivante dalla classe di rischio assicurativo per neopatentati, introdotti dalla Legge Bersani, sono rimasti validi essendo stati, inoltre, implementati dalla giurisprudenza e da altri interventi normativi in favore del consumatore. 

Uno degli interventi più chiarificatori è una recente nota dell’IVASS che ha dato spazio ad interpretazioni estensive in favore del neopatentato relativamente alla possibilità di applicare questa legge.

Il dibattito in corso richiedeva una chiarificazione sulla concessione di più ampli profili di tutela garantendo la possibilità di applicare una tariffa propria di una classe di merito più favorevole, secondo la predetta Legge Bersani:  “non solo ai nuovi contratti ma anche ai rinnovi, estendendo i benefici anche a veicoli di tipologia diversa da quelli già assicurati all’interno dello stesso nucleo familiare”, come recita la summenzionata nota IVASS.
La nota IVASS prosegue con una precisazione che recita: “Una lettura coerente con le finalità di tutela dei consumatori suggerirebbe di riconoscere il beneficio anche in presenza di un attestato relativo alla storia assicurativa del veicolo ‘beneficiario’ che risalga a meno di 5 anni, purché in assenza di sinistri”. A questo punto si rende chiara una tendenza, giuridicamente tipizzata nel nostro ordinamento, che è l’interpretazione in favore del consumatore nei casi dubbiosi di applicazione di una normativa.

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