Coronavirus – Ordinanza 24 marzo. Un solo atto per le province di Piacenza e Rimini: nuova ordinanza del presidente Bonaccini che assorbe e sostituisce le due precedenti. Confermate tutte le misure adottate ulteriormente restrittive
Si tratta di un normale atto di riordino e armonizzazione, concordato con i territori. Per entrambi i territori ci saranno risposte uniche alle domande più frequenti, FAQ che saranno implementate già nelle prossime oreBologna – Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato una nuova ordinanza che consolida e uniforma il quadro delle misure di contrasto della diffusione del COVID-19 adottate sui territori delle province di Rimini e Piacenza. L’atto assorbe e sostituisce le ordinanze precedenti, adottate ieri e domenica rispettivamente per l’intero territorio riminese e piacentino. L’omogeneizzazione del provvedimento è stata concordata con i due territori e consentirà dare risposte uniche.
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Vengono sostanzialmente confermate tutte le misure varate per le due province con la sospensione pressoché generalizzata delle attività economiche, ad esclusione di quelle essenziali o di quelle che garantiscano contatti limitati fra le persone al proprio interno, applicando rigide misure di sicurezza, e il rafforzamento delle misure per garantire il contenimento e il distanziamento sociale, a partire dal divieto di ogni assembramento con più di due persone, con l’intensificazione dei controlli.
Sono così riportate ad un unico atto le misure valide per entrambe le province, per le quali ci saranno risposte uniche alle domande più frequenti, FAQ che saranno implementate già nelle prossime ore (disponibili sul sito della Regione: www.regione.emilia-romagna.it).
Da segnalare che diventano valide per entrambe le province due misure prima inserite in una delibera o nell’altra.
Sia nel piacentino che nel riminese, rispetto alle imprese che devono sospendere la loro attività, possono proseguire le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione (anche finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme di vendita al dettaglio on line) sia connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020. Sostanzialmente i vettori potranno consegnare a domicilio solo i beni la cui commercializzazione è tutt’ora prevista, sospendendo viceversa la consegna di quegli articoli che oggi sono già esclusi dal commercio al dettaglio a seguito della chiusura dei negozi. Ciò consentirà non solo di rendere più omogenea la disciplina del commercio tra acquisti in negozio e acquisti on line, ma di contenere l’attività connessa alla logistica, assicurando un maggior distanziamento tra i lavoratori, anche in forza di misure ulteriormente restrittive e di sicurezza per chi continuerà ad operare (organizzazione per turni, entrate ed uscite scaglionate, turnazione anche nelle mense e nelle pause, ecc.).
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Ugualmente in entrambe le province, tutte le strutture ricettive sono chiuse. L’accoglienza degli ospiti viene sospesa dall’entrata in vigore del presente provvedimento e quelli presenti non potranno restare per oltre 72 ore. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore dell’Ordinanza per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.
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Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento
del rischio di diffusione del virus già vigenti, sono adottate le
seguenti, ulteriori misure valide per i territori delle province di
Rimini e Piacenza:
- In ragione delle motivazioni di emergenza sanitaria espresse in
premessa, è disposta la sospensione di tutte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio delle Province di Piacenza e di Rimini ad esclusione di:
a) attività agricole, agroalimentari e relative filiere, attività di
produzione di beni alimentari;
b) attività produttive di beni con accertate esigenze di
produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in
magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso
l’attuazione di idonei protocolli organizzativi e operativi
aziendali, previa redazione di specifici documenti di valutazione
del rischio ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 che prevedano misure di
prevenzione del contagio, tra cui:- utilizzo di ogni dispositivo di protezione specifica dal
contagio necessario (mascherine, guanti e kit); - sistematica sanificazione degli ambienti di lavoro
- rispetto della distanza tra le persone superiore a 1,5 metri;
- scaglionamenti degli orari di ingresso per impedire afflussi di
personale in contemporanea; - impiego del personale in presenza strettamente limitato al
contingente essenziale alle attività sopra indicate e prioritario
ricorso al lavoro a distanza e smart working; - chiusura di spogliatoi e luoghi di aggregazione all’interno e
all’esterno delle strutture produttive; - divieto di riunioni sia all’esterno che all’interno dell’azienda
con presenza fisica; - chiusura degli accessi alle persone che non hanno rapporto di
lavoro con le aziende.
- utilizzo di ogni dispositivo di protezione specifica dal
- Per quanto attiene alle attività di cui al comma 1, per il
territorio di Rimini è prescritto il ricorso prioritario al
personale proveniente dal distretto sanitario in cui ha sede
l’azienda, mentre per il territorio di Piacenza è prescritto il
ricorso prioritario al personale proveniente dalla stessa
provincia. - Tutte le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dovranno comunque ed in ogni caso operare nel rispetto di quanto
stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo
2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia,
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti
sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1,
comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 marzo 2020. - Possono proseguire la propria attività le aziende di logistica
e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione,
immagazzinamento, lavorazione e spedizione (anche finalizzata alla
vendita al dettaglio attraverso piattaforme di vendita al
dettaglio on line) sia connessa ad attività o filiere riguardanti
beni essenziali compresi nell’allegato 1 del dpcm 11 marzo 2020. - Le attività di cui al comma 4 debbono operare nel pieno
rispetto di quanto previsto al comma 1 lettera b e ai commi 2 e 3,
con articolazione del lavoro su più turni giornalieri ove già non
previsto e scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di
pausa ristoro al fine di aumentare il distanziamento sociale tra
gli operatori. - Sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di produzione
di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia della
continuità delle attività consentite in forza della presente
ordinanza (a titolo di esempio: idraulici, elettricisti), quelle
indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli
automezzi di automazione (a titolo di esempio: meccanici,
elettrauti, gommisti) e quelle strumentali all’erogazione dei
servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni. - È ammesso esclusivamente l’esercizio delle seguenti attività di
vendita e di servizio: generi alimentari, farmacie e parafarmacie,
forni, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori
di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al
dettaglio di materiale per ottica, rifornimento dei distributori automatici di sigarette, rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali. - In caso di assenza o di impossibilità di utilizzo dei servizi
bancomat o postamat, o per l’esercizio di servizi indifferibili e
di comprovata necessità, le agenzie possono provvedere
all’apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi, limitando
l’accesso al solo personale strettamente necessario e ricevendo i
clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle
disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020. - L’accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi, al fine
di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito
ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la
necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. - Sono esclusi dai predetti divieti le attività dei presidi
sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi
di cura privati esistenti. - Sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli
urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e a quelli
relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei
luoghi pubblici. - Sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei
patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria.
L’attività è resa con modalità di lavoro agile. Il personale
ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non può superare il
numero di una unità per ciascun servizio ed in ogni caso non più
di una unità per ciascuna stanza. Allo scopo di garantire
l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, è
possibile provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle
sedi e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il
rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14
marzo 2020. - Tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse.
L’accoglienza degli ospiti viene sospesa dall’entrata in vigore
del presente provvedimento. La presenza degli ospiti nelle
strutture al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza non si
protrae oltre un tempo massimo di settantadue ore. Sono escluse
dall’obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze
collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio:
pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate
al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano
persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore
dell’Ordinanza per motivi diversi da quelli turistici e
impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio. - Restano sempre consentite anche le attività funzionali ad
assicurare la continuità delle attività e delle filiere non
sospese in forza della presente ordinanza, nonché dei servizi di
pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al
Prefetto, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le
amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle
attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette
attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui
al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di
sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla
base della comunicazione resa. - Sono chiusi al pubblico i cimiteri comunali. È fatta salva
l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione,
tumulazione, cremazione delle salme. - Sono garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi
alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario. - Sono chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti comunali,
le aree di sgambamento cani, gli arenili in concessione e liberi,
le aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree sportive a
libero accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad uso
pubblico, le aree attrezzate per attività ludiche. - È disposta la riprogrammazione temporanea del servizio di
trasporto pubblico locale con eventuale soppressione delle corse o
rimodulazione degli orari da parte delle agenzie per la mobilità
di Rimini e Piacenza in accordo con i rispettivi operatori di
trasporto, garantendo i livelli essenziali di mobilità pubblica e
limitatamente ai rispettivi territori provinciali. - Fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza,
sono vietati tutti gli assembramenti di persone in numero
superiore a 2 unità.
Gli effetti della presente ordinanza decorrono dal 25 marzo
2020 e sino al 3 aprile 2020.
A decorrere dalle ore 24 del 24 marzo 2020 si intendono
revocate le ordinanze n. 44 e n. 47 richiamate in premessa.
La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute,
ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13.
La presente ordinanza è altresì notificata ai Presidenti delle
Province di Rimini e di Piacenza, ai Sindaci e ai Prefetti della
Regione ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.
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